Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dell'istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.).
Quali istituti finanziari potevano assumere il privilegio speciale su impianti e macchinari secondo la Legge 607/1959?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 607/1959 modificava l'articolo 15 della Legge 298/1953 per estendere a tre specifici istituti finanziari la facoltà di assumere un privilegio speciale (diritto di prelazione nel pagamento) su impianti e macchinari. Gli istituti beneficiari erano l'ISVEIMER (per lo sviluppo economico del Mezzogiorno), l'IRFIS (per il finanziamento di medie e piccole imprese in Sicilia) e il CIS (Credito Industriale Sardo). Questo privilegio rappresentava una garanzia per questi enti quando concedevano finanziamenti alle imprese, permettendo loro di recuperare prioritariamente i crediti in caso di insolvenza del mutuatario. La norma era particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese del Sud Italia e della Sicilia che ricevevano finanziamenti agevolati da questi istituti, poiché garantiva ai finanziatori una posizione privilegiata sui beni strumentali dell'azienda. È importante sottolineare che questa legge è stata completamente abrogata dal Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, quindi non ha più applicazione pratica.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 luglio 1959, n. 607
Testo normativo
LEGGE n. 607/1959
# LEGGE 21 luglio 1959, n. 607
## Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in
materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e
macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico
dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dell'istituto regionale per
il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.)
e del Credito industriale sardo (C.I.S.).
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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La Legge 607/1959 riguarda il privilegio speciale su impianti e macchinari, istituti di sviluppo regionale e garanzie su finanziamenti agevolati. Commercialisti e consulenti aziendali la consultavano per comprendere i diritti di prelazione dei creditori, le priorità ipotecarie e le modalità di costituzione di privilegi su beni strumentali nelle operazioni di finanziamento alle PMI meridionali.
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