Legge
Non_Fiscale
Legge 614/1956
Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.
Riferimento normativo
LEGGE 20 giugno 1956, n. 614
Testo normativo
LEGGE n. 614/1956
# LEGGE 20 giugno 1956, n. 614
## Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del
genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici,
appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi
del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , della legge 6 novembre 1948, n. 1473 , della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962 , concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, dei commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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