Legge Agevolazioni

Legge 614/1966

interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

Pubblicato: 12/08/1966 In vigore dal: 22/07/1966 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e i criteri della Legge 614/1966 per gli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 614/1966 istituisce un programma di interventi straordinari destinato a rilanciare i territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, caratterizzati da problemi economici e demografici significativi. La norma identifica come zone depresse quelle con depauperamento della forza lavoro (invecchiamento della popolazione o esodo migratorio), redditi pro capite inferiori alla media nazionale e bassa produttività dovuta a difficoltà nella riconversione agricola o insufficiente sviluppo industriale. Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, con il coordinamento di un Comitato di Ministri presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede alla delimitazione di queste zone e all'approvazione di piani quinquennali. I piani coordinano gli interventi straordinari con quelli ordinari, coinvolgendo le Amministrazioni statali e regionali interessate nella loro formulazione e attuazione. La legge rappresenta uno strumento di programmazione economica territoriale che impegna le amministrazioni a realizzare misure concrete per il riequilibrio economico e sociale delle aree depresse del Centro-Nord.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

Testo normativo

LEGGE n. 614/1966 # LEGGE 22 luglio 1966, n. 614 ## interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Delimitazione delle zone e piani quinquennali Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito pro capite della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più Province. Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario. I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza. Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite. Per Id formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza. Fino alla costituzione delle Regioni a Statuto ordinario, alla delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni. I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione. Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

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La Legge 614/1966 disciplina gli interventi straordinari per le zone depresse, utilizzando criteri di identificazione basati su reddito pro capite, occupazione e sviluppo industriale. Amministratori pubblici e responsabili della programmazione territoriale consultano questa norma per comprendere la delimitazione delle aree ammissibili, i piani quinquennali di sviluppo e il coordinamento tra interventi straordinari e ordinari nelle regioni del Centro-Nord.

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