Legge Non_Fiscale

Legge 622/1967

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

Pubblicato: 04/08/1967 In vigore dal: 27/07/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

Testo normativo

LEGGE n. 622/1967 # LEGGE 27 luglio 1967, n. 622 ## Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti: 1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti; 2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati; 3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando la ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto; 4) siano costituite con atto pubblico; 5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione, e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione alla organizzazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione. Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata che abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile.

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