Legge Non_Fiscale

Legge 623/1952

Autorizzazione della spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie regioni d'Italia.

Pubblicato: 18/06/1952 In vigore dal: 23/05/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 23 maggio 1952, n. 623

Testo normativo

LEGGE n. 623/1952 # LEGGE 23 maggio 1952, n. 623 ## Autorizzazione della spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie regioni d'Italia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato: 1) a provvedere alla esecuzione dei lavori urgenti di riparazione di opere portuali danneggiate dalle mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 nonchè dei lavori di difesa di abitati a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542 , entro il limite di spesa di L. 1.700.000.000; 2) a provvedere, entro il limite di spesa di L. 3.300.000.000, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie Regioni d'Italia: a) al ripristino delle opere idrauliche di 2ª categoria ed al ripristino delle opere idrauliche di 3ª categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell' art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 , modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248 , salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ; nonchè alla concessione di contributi, nella misura del 70 per cento della spesa, a favore dei Consorzi per lavori di ripristino di opere idrauliche di 3ª categoria già consegnate ai Consorzi stessi; b) alla concessione di contributi a titolo di solidarietà nazionale nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 , e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati; c) alla concessione di contributi nella misura della metà della spesa, per lavori di riparazione e di ricostruzione di acquedotti o di fognature di pertinenza di amministrazioni comunali; d) alla concessione di contributi nella misura del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali delle Province e dei Comuni, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649 , ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 ; e) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini della abitabilità o dell'uso. Detti contributi saranno commisurati: 1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a L. 1600, riferito al catasto del 1943; 2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a L. 100.000; 3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a L. 150.000. Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle L. 150.000, sarà, in ogni caso, corrisposto il contributo di cui al precedente n. 3). Il contributo di cui alla presente lettera non potrà superare la somma di L. 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente n. 1) e di L. 200.000 a vano per gli altri; nè, complessivamente, potrà superare la somma di L. 1.600.000 per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga. La spesa di L. 5.000.000.000 di cui ai precedenti nn. 1) e 2) sarà ripartita fra le varie categorie di opere ivi previste con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro.

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