Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.
Quali agevolazioni contributive e fiscali prevede la Legge 623/1979 per i comuni colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 623/1979 è un provvedimento di carattere straordinario emanato per sostenere le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979. Il decreto-legge originario è stato convertito in legge con significativi aumenti dei fondi stanziati: le risorse complessive passano da 13.300 milioni a 23.200 milioni di lire, con incrementi specifici per diverse voci di spesa (da 9.500 a 18.000 milioni, da 1.200 a 2.200 milioni e da 2.600 a 3.000 milioni). La normativa prevede sia agevolazioni contributive (sospensioni di riscossioni) che benefici fiscali per facilitare la ripresa economica delle aree terremotate. Un aspetto rilevante riguarda la sospensione delle riscossioni tributarie, che tuttavia non si applica alle ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta, mantenendo così il flusso di versamenti da parte di chi agisce come intermediario fiscale. Per commercialisti e aziende operanti in queste aree, la legge rappresenta un quadro di agevolazioni straordinarie finalizzate alla ricostruzione economica post-sisma.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 dicembre 1979, n. 623
Testo normativo
LEGGE n. 623/1979
# LEGGE 14 dicembre 1979, n. 623
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre
1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e
fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e
Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494 , concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, nel primo comma, le parole: "9.500 milioni", "1.200 milioni" e "2.600 milioni", sono sostituite con le altre: "18.000 milioni", "2.200 milioni" e "3.000 milioni"; nel secondo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni". All'articolo 3, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "La sospensione delle riscossioni non si applica relativamente alle ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta". All'articolo 6, nel primo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - ANDREATTA - REVIGLIO - PANDOLFI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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La Legge 623/1979 disciplina agevolazioni tributarie e contributive per le zone terremotate, prevedendo sospensioni di riscossioni, esenzioni fiscali e stanziamenti pubblici. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare le eccezioni relative alle ritenute d'imposta e il ruolo dei sostituti d'imposta. La normativa rappresenta un intervento straordinario di politica fiscale e previdenziale per la ricostruzione post-sisma nelle regioni Umbria, Marche e Lazio.
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