Legge
Non_Fiscale
Legge 630/1979
Proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 630
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 630/1979
# DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 630
## Proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 10
della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi
di cancelleria in materia di spese processuali civili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 , per la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 ; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 , entro il quale devono essere versati all'erario l'importo complessivo delle somme e i valori bollati concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'uno per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 , sono prorogati, rispettivamente, al 14 giugno 1980 ed al 14 luglio 1980. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - MORLINO - REVIGLIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979 Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 14
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