Legge Agevolazioni

Legge 64/1979

Interpretazione autentica dell'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante provvedimenti a favore delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976.

Pubblicato: 02/03/1979 In vigore dal: 16/02/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 16 febbraio 1979, n. 64

Testo normativo

LEGGE n. 64/1979 # LEGGE 16 febbraio 1979, n. 64 ## Interpretazione autentica dell'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante provvedimenti a favore delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Le provvidenze previste dall' articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , rifinanziate a norma dell' articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del decreto stesso, nonchè ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 . I sindaci dei comuni interessati, sulla scorta delle risultanze delle quali sono in possesso, o di cui sono, comunque, a conoscenza, eventualmente integrate da accertamenti suppletivi o dalla produzione di idonea documentazione da richiedersi ai capifamiglia, determineranno d'ufficio l'entità della perdita di vestiario o di biancheria, di mobili o di suppellettili dagli stessi subita a causa degli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976, formulando le relative proposte per la corresponsione dei contributi alle competenti prefetture, le quali provvederanno, relativamente alle pratiche che riterranno accoglibili, alla concessione dei contributi medesimi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa all'uopo disposte con le norme indicate al comma precedente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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