Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccita'.
Quali misure di sospensione delle obbligazioni sono previste dalla Legge 644/1955 a favore degli agricoltori e allevatori sardi colpiti dalla siccità?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 644/1955 è un provvedimento straordinario emanato per fronteggiare l'emergenza siccità in Sardegna nel 1955. Si applica ai comuni sardi individuati con decreto prefettizio e riguarda agricoltori e allevatori che avevano contratto obbligazioni per la gestione dei fondi rustici. La norma sospende fino al 31 dicembre 1955 l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di terreni a pascolo, seminativi e olivetati, nonché da prestiti agrari e acquisti di macchine, bestiame, concimi e mangimi. In pratica, i creditori non potevano procedere con pignoramenti o esecuzioni forzate durante questo periodo, garantendo agli agricoltori una moratoria temporanea. La legge prevede inoltre la sospensione degli sfratti per morosità fino alla fine dell'anno agrario, proteggendo così i conduttori di fondi dal rischio di perdere l'uso della terra durante la calamità naturale. Questo intervento rappresenta un esempio storico di protezione del settore agricolo in caso di calamità naturali, con effetti sia sulla gestione dei contratti agrari che sulla tutela del credito agrario.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 luglio 1955, n. 644
Testo normativo
LEGGE n. 644/1955
# LEGGE 25 luglio 1955, n. 644
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
1955, n. 492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed
allevatori sardi danneggiati dalla siccita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492 , recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità, con la seguente modificazione: L'art. 1 è sostituito dal seguente: "Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna Provincia, è sospesa, fino al 31 dicembre 1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali ed olivetati e da concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 , e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 , e successive integrazioni e modificazioni, nonchè da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi. Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosità nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al comma precedente". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1955 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - MORO - ANDREOTTI - GAVA - VANONI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 644/1955 disciplina la sospensione delle obbligazioni agrarie, i contratti di locazione di fondi rustici e il credito agrario in caso di calamità naturale. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo la consultano per comprendere le moratorie storiche su prestiti agrari, acquisti di bestiame e macchine agricole, nonché la protezione dagli sfratti per morosità nei contratti di conduzione fondiaria.
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