Legge 645/1922
Che converte in legge il Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267 autorizzante il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria. (022U0645)
Riferimento normativo
LEGGE 14 maggio 1922, n. 645
Testo normativo
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