Legge Non_Fiscale

Legge 646/1986

Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.

Pubblicato: 13/10/1986 In vigore dal: 06/10/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 6 ottobre 1986, n. 646

Testo normativo

LEGGE n. 646/1986 # LEGGE 6 ottobre 1986, n. 646 ## Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208 , sono aggiunti i seguenti: "Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto. Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Nota al titolo: Per il testo vigente dell' art. 13 del regio decreto-legge n. 1509/1927 , v. nota successiva. Note all'art. 1: - La legge di conversione n. 1760/1928 non ha apportato modifiche all' art. 13 del regio decreto-legge n. 1509/1927 . Occorre invece tener conto delle modifiche ed integrazioni intervenute con le citate leggi n. 378/1938, n. 1095/1950 e n. 208/1953 , nonchè con le leggi 11 ottobre 1960, n. 1235 e 21 maggio 1961, n. 456 , anche se queste due ultime non sono citate dalla legge qui pubblicata. Tenuto conto, poi, della integrazione disposta con la legge qui pubblicata, il testo del citato art. 13 risulta il seguente: "Art. 13 - Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le casse agrarie e i monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del Ministro per l'economia nazionale (ora, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) in unica cassa comunale. Gli atti con i quali sarà eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche [ora, conservatori dei registri immobiliari]. Le casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale [ora con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio]. Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale (ora, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e - in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine - anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le casse di risparmio, i monti di pietà [ora, monti di credito su pegno], gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'opera nazionale per i combattenti. Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, ai sensi del presente decreto, gli istituti di credito fondiario e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali [ora, Istituto nazionale della previdenza sociale]. Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e, per la propria zona di competenza, la Cassa di risparmio di Calabria e gli istituti indicati nel successivo art. 14. È altresì autorizzata, per le sole operazioni di credito agrario di miglioramento nella propria zona di competenza, la sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige. La sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca del lavoro è autorizzata a compiere nel territorio nazionale operazioni di credito agrario di esercizio. La Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio nazionale. La sezione di credito fondiario dell'istituto bancario San Paolo di Torino e autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nelle province in cui l'istituto bancario San Paolo di Torino ha proprie dipendenze. Gli istituti di cui al successivo art. 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione e rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto. Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento. La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, la sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e la sezione di credito fondiario dell'istituto bancario San Paolo di Torino potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabilite dagli organi di vigilanza sulle aziende di credito". - L' art. 14 del regio decreto-legge n. 1509/1927 , al quale la legge di conversione n. 1760/1928 non ha apportato modifiche, elenca i cosiddetti istituti speciali di credito agrario, abilitati ad operare nei settori dell'esercizio e del miglioramento.

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