Quali sono i diritti di riliquidazione della pensione per i pensionati di vecchiaia che hanno continuato a lavorare dopo il pensionamento secondo la Legge 65/1977?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 65/1977 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 34 della Legge 160/1975, riguardante i titolari di pensione di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria (INPS) per lavoratori dipendenti. Si applica specificamente a coloro che hanno ricevuto una pensione con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 e che successivamente hanno continuato a prestare attività lavorativa retribuita presso terzi. La norma riconosce a questi soggetti il diritto di optare per la riliquidazione della pensione in godimento, applicando le disposizioni della Legge 153/1969, che prevedono modalità di calcolo più favorevoli. Il termine per esercitare questa opzione è fissato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (5 marzo 1977), rappresentando una finestra temporale ristretta per presentare la richiesta. Questo meccanismo consente ai pensionati di beneficiare di una rivalutazione della prestazione pensionistica sulla base dell'attività lavorativa successivamente svolta, evitando penalizzazioni dovute alla continuazione dell'attività professionale dopo il pensionamento.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 marzo 1977, n. 65
Testo normativo
LEGGE n. 65/1977
# LEGGE 5 marzo 1977, n. 65
## Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 , va applicato secondo la seguente interpretazione autentica: "I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all' articolo 11, primo e terzo comma , ed agli articoli 14 , 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ".
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La Legge 65/1977 è il riferimento normativo per l'interpretazione autentica dei diritti di riliquidazione pensionistica, affrontando questioni di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente. Consulenti previdenziali e studi professionali la consultano per questioni relative a pensioni di vecchiaia INPS, decorrenza della prestazione, opzioni di rivalutazione e applicazione della Legge 153/1969 sui criteri di liquidazione.
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