Legge Non_Fiscale

Legge 652/1942

Disposizioni concernenti il Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare. (042U0652)

Pubblicato: 24/06/1942 In vigore dal: 12/05/1942 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 12 maggio 1942, n. 652

Testo normativo

LEGGE n. 652/1942 # LEGGE 12 maggio 1942, n. 652 ## Disposizioni concernenti il Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare. (042U0652) Art. 1 L'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n 2397, è sostituito dal seguente: «I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli iscritti nei ruoli sono i seguenti,rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a fianco indicati: a) Categoria magistrati: Tenente generale capo .......... grado 3° Tenente generale ............... » 4° Maggior generale ............... » 5° Colonnello .................... » 6° Tenente colonnello ............. » 7° Maggiore ....................... » 8° Capitano ....................... » 9° Tenente ........................ » 10° b) Categoria cancellieri: Colonnello ..................... grado 6° Tenente colonnello .............. » 7° Maggiore ........................ » 8° Capitano ........................ » 9° Tenente ......................... » 10° Sottotenente .................... » 11° ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 novembre 1967, n. 1175 ha disposto (con l'articolo unico) che "A parziale modifica dell' articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652 , i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 , a fianco indicate: maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare; colonnello: cancelliere capo di prima classe; tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe; maggiore: cancelliere capo di terza classe; capitano: cancelliere di prima classe; tenente: cancelliere di seconda classe; sottotenente: cancelliere di terza classe."

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