Quali agevolazioni fiscali riconosce la Legge 656/1957 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 656/1957 riconosce all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un regime fiscale privilegiato, equiparandolo alle Amministrazioni dello Stato per tutti gli effetti tributari. Questo significa che l'Ente beneficia delle stesse esenzioni e agevolazioni riconosciute agli enti pubblici, applicabili a qualunque imposta, tassa o diritto previsto dalle leggi generali e speciali. La norma estende inoltre all'Ente tutte le agevolazioni specifiche previste dall'articolo 4 della Legge 337/1953, ampliando ulteriormente il perimetro dei benefici fiscali. È importante sottolineare che queste disposizioni avevano carattere temporaneo: la legge prevedeva infatti che le agevolazioni cessassero di avere efficacia a partire dal 31 dicembre 1959, rappresentando quindi un beneficio limitato nel tempo per supportare l'attività assistenziale dell'Ente durante il periodo post-bellico.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 luglio 1957, n. 656
Testo normativo
LEGGE n. 656/1957
# LEGGE 30 luglio 1957, n. 656
## Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per
la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889 , modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698 , è equiparato alle Amministrazioni dello Stato. Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall' art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 . Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 656/1957 è rilevante per chi gestisce enti pubblici e organizzazioni assistenziali, in quanto disciplina l'equiparazione fiscale, le esenzioni tributarie e i benefici per enti di pubblica utilità. Commercialisti e consulenti che operano con amministrazioni pubbliche e enti no-profit consultano questa norma per comprendere il regime di esenzione da imposte, tasse e diritti, nonché l'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa tributaria generale.
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