Legge Agevolazioni

Legge 656/1957

Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Pubblicato: 07/08/1957 In vigore dal: 30/07/1957 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali riconosce la Legge 656/1957 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 656/1957 riconosce all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un regime fiscale privilegiato, equiparandolo alle Amministrazioni dello Stato per tutti gli effetti tributari. Questo significa che l'Ente beneficia delle stesse esenzioni e agevolazioni riconosciute agli enti pubblici, applicabili a qualunque imposta, tassa o diritto previsto dalle leggi generali e speciali. La norma estende inoltre all'Ente tutte le agevolazioni specifiche previste dall'articolo 4 della Legge 337/1953, ampliando ulteriormente il perimetro dei benefici fiscali. È importante sottolineare che queste disposizioni avevano carattere temporaneo: la legge prevedeva infatti che le agevolazioni cessassero di avere efficacia a partire dal 31 dicembre 1959, rappresentando quindi un beneficio limitato nel tempo per supportare l'attività assistenziale dell'Ente durante il periodo post-bellico.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 luglio 1957, n. 656

Testo normativo

LEGGE n. 656/1957 # LEGGE 30 luglio 1957, n. 656 ## Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889 , modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698 , è equiparato alle Amministrazioni dello Stato. Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall' art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 . Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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