Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione: Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.
LEGGE n. 656/1966
# LEGGE 13 luglio 1966, n. 656
## Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione:
Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento,
adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una
Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di
ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della
Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento,
adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali: Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.
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