Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi. (035U0661)
Qual era il trattamento doganale previsto dalla Legge 661/1935 per i gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 661/1935 convertiva in legge un decreto-legge del gennaio 1935 che disciplinava specificamente il regime doganale applicabile ai gelatinizzanti, ovvero sostanze utilizzate nel processo di fabbricazione degli esplosivi. La norma si applicava alle importazioni di questi materiali, regolando le modalità di tassazione doganale e i relativi trattamenti tariffari. Il provvedimento era rivolto principalmente alle aziende operanti nel settore degli esplosivi e alle autorità doganali competenti nel controllo e nella classificazione di tali merci. In pratica, la legge stabiliva agevolazioni o specifiche modalità di trattamento doganale per facilitare l'approvvigionamento di questi materiali essenziali per l'industria degli esplosivi, settore strategico per il Paese. È importante sottolineare che questa normativa è stata completamente abrogata dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla Legge 18 febbraio 2009, n. 9, perdendo quindi ogni efficacia normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 aprile 1935, n. 661
Testo normativo
LEGGE n. 661/1935
# LEGGE 8 aprile 1935, n. 661
## Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 10,
concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla
fabbricazione di esplosivi. (035U0661)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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La Legge 661/1935 riguarda il trattamento doganale e la classificazione tariffaria di materie prime destinate alla fabbricazione di esplosivi, con implicazioni per le procedure di sdoganamento e le aliquote doganali applicabili. Professionisti del settore doganale e aziende chimiche consultavano questa norma per comprendere le modalità di importazione, i dazi applicabili e gli eventuali regimi speciali di importazione per gelatinizzanti e materie esplosive.
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