Quali contributi e agevolazioni prevede la Legge 68/1962 per gli investimenti nel settore turistico e alberghiero?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 68/1962 introduce un sistema di contributi pubblici a favore di chi investe nella costruzione, ricostruzione, ampliamento o adattamento di strutture ricettive turistiche. Il contributo consiste in un sussidio annuo del 3% sul pagamento dei mutui contratti con istituti di credito autorizzati, applicabile fino al 50% della spesa riconosciuta per le opere murarie, gli impianti fissi e l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare. La norma si applica a diverse tipologie di strutture: alberghi, pensioni, locande, autostelli, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici e stabilimenti idro-termali e balneari. Per quanto riguarda l'arredamento e l'ammodernamento degli esercizi già esistenti, è previsto un contributo analogo fino al 25% della spesa per l'arredamento e fino al 50% per le opere di ammodernamento. La durata dei contributi è differenziata: 25 anni per le opere murarie e l'acquisto del suolo, e 10 anni per l'arredamento e l'ammodernamento. Questa agevolazione rappresenta uno strumento di politica economica per incentivare lo sviluppo del turismo nazionale nel dopoguerra.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68
Testo normativo
LEGGE n. 68/1962
# LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68
## Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante
provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed
alberghiero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè autostelli, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare)) . ((1)) La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione. A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento ed ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, può essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre lino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento. ((La durata dei contributi è stabilita in anni venticinque per le spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento)) . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68 .
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 68/1962 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 68/1962 disciplina i contributi pubblici per investimenti turistici e alberghieri, prevedendo agevolazioni su mutui bancari, deducibilità delle spese di costruzione e ammodernamento, e incentivi per strutture ricettive. Commercialisti e imprenditori del settore turistico la consultano per pianificare finanziamenti agevolati, riconoscimento delle spese ammissibili e durata dei benefici fiscali su opere murarie e arredamenti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.