Quali agevolazioni prevede il Decreto-Legge 686/1975 per lo smaltimento delle eccedenze di mele del 1975?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 686/1975 introduce agevolazioni per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli al fine di ritirare dal mercato le mele invendute della produzione 1975 e avviarle alla distillazione per la produzione di alcool. La norma si applica alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale previsto dalla legge 622/1967, con un limite massimo complessivo di 2 milioni e mezzo di quintali. Le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 364/1970 (Fondo di solidarietà nazionale) vengono estese a questa operazione di ritiro dal mercato, permettendo così di contenere le eccedenze che graverebbero sul mercato stesso. L'operazione deve avvenire a partire dal 15 dicembre 1975, secondo le procedure stabilite dal regolamento CEE 1035/72, sotto il controllo dell'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo). Il decreto prevede che il Ministro dell'agricoltura, entro trenta giorni, emanerà norme attuative specifiche per l'applicazione della misura, in coordinamento con i ministeri competenti per finanze, tesoro e industria.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1975, n. 686
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 686/1975
# DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1975, n. 686
## Distillazione agevolata di mele di produzione 1975.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364 , concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale; Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio 1972 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche; Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione un quantitativo di mele di produzione 1975, al fine di non appesantire il mercato con le eccedenze giacenti nei magazzini; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 Le agevolazioni previste dall' art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all' art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal ((15 dicembre 1975 )) provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio 1972 , e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, ((nel limite massimo di 2 milioni e mezzo di quintali)) complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento (CEE) per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'A.I.M.A. e con le procedure disposte a tal fine dai regolamenti comunitari. Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua sollecita attuazione.
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Il Decreto-Legge 686/1975 riguarda le agevolazioni per distillazione di eccedenze agricole, il Fondo di solidarietà nazionale, l'organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli secondo la normativa CEE, e gli interventi di ritiro dal mercato. Consulenti agricoli e organizzazioni di produttori lo consultano per comprendere i contributi pubblici, le procedure di smaltimento delle eccedenze, il controllo dell'A.I.M.A. e l'applicazione dei regolamenti comunitari sulla politica agricola comune.
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