Concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario pari al controvalore in lire italiane di dollari 20 mila in favore del "Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna" e del controvalore in lire italiane di dollari 10 mila per l'"Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna", Istituto della stessa Organizzazione.
LEGGE n. 686/1979
# LEGGE 19 dicembre 1979, n. 686
## Concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario pari al
controvalore in lire italiane di dollari 20 mila in favore del "Fondo
volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna" e del
controvalore in lire italiane di dollari 10 mila per l'"Istituto
internazionale di ricerca per il progresso della donna", Istituto
della stessa Organizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 20.000, in favore del "Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna" nonchè di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 10 mila, in favore dell'"Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna", Istituto della stessa Organizzazione.
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