Legge

Legge 689/1986

Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Pubblicato: 25/10/1986 In vigore dal: 11/10/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 11 ottobre 1986, n. 689

Testo normativo

LEGGE n. 689/1986 # LEGGE 11 ottobre 1986, n. 689 ## Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo unico. L'ultimo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti". Il settimo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente: "Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza". L'ultimo comma dell'articolo 69 è abrogato. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 ottobre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Note all'articolo unico: - Il testo dell' art. 68 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 68. (Cumulo di impieghi).- Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli che seguono. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti". - Il testo dell'art. 69 della medesima legge n. 312/1980 , come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 69. (Contratti di collaborazione).- I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della 13ª mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate".

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