Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118.
Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto-Legge 69/1957 per la distillazione del vino e la produzione di acquavite?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 69/1957 ripristina temporaneamente le agevolazioni fiscali straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino, applicabili dal momento dell'entrata in vigore fino al 31 agosto 1957. La norma si rivolge ai distillatori che producono spirito dalla fermentazione di vini, anche se acescenti o alterati, purché riconosciuti genuini dall'Amministrazione finanziaria. L'agevolazione principale consiste in un abbuono di imposta pari al 70% dell'imposta di fabbricazione, depurato degli abbuoni e riduzioni già concessi da precedenti decreti. In pratica, i produttori beneficiano di una significativa riduzione del carico fiscale sulla distillazione, incentivando così la trasformazione dei vini in spirito. Lo spirito agevolato deve essere depositato in magazzini fiduciari e può essere estratto gradualmente dopo il primo anno di giacenza, con un massimo di un quarto della quantità per ciascuno dei quattro anni successivi. L'Amministrazione finanziaria, in coordinamento con i Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, è tenuta a effettuare controlli specifici per garantire la genuinità dei vini ammessi al regime agevolato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 16 marzo 1957, n. 69
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 69/1957
# DECRETO-LEGGE 16 marzo 1957, n. 69
## Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito
e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950,
n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331 ; Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti; Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457 ; Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 ; Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolezze temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con i decreti legge 18 aprile 1950, n. 142 e 18 marzo 1952, n. 118 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio e con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1 Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957, ((dalla distillazione di vini denunciati come genuini)) di qualsiasi gradazione anche se ((acescenti o alterati, e tali riconosciuti)) dall'Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , ((ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957)) ed all' art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 . L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi. ((L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata)) .
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Il Decreto-Legge 69/1957 disciplina l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, l'abbuono di imposta e il regime fiscale straordinario per la distillazione del vino. Commercialisti e aziende del settore vinicolo consultano questa norma per comprendere le agevolazioni temporanee, i magazzini fiduciari, la giacenza obbligatoria e i controlli dell'Amministrazione finanziaria sulla genuinità dei vini destinati alla distillazione agevolata.
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