Legge
Legge 69/1987
Disposizioni per la difesa della Marina mercantile italiana.
Riferimento normativo
LEGGE 3 marzo 1987, n. 69
Testo normativo
LEGGE n. 69/1987
# LEGGE 3 marzo 1987, n. 69
## Disposizioni per la difesa della Marina mercantile italiana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 2 - nel rispetto degli impegni internazionalmente assunti dal nostro Paese e in particolare di quelli derivanti dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) - ha facoltà di adottare le seguenti misure: a) limitare o vietare la partecipazione al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti italiani alle compagnie di navigazione di quei Paesi che limitano la libertà di concorrenza nei traffici marittimi internazionali con misure quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali ed altre misure comunque idonee ad influire sulla scelta della bandiera e a determinare, direttamente o indirettamente in tutto o in parte, una ripartizione o un controllo unilaterale dei trasporti marittimi. Analoghi provvedimenti possono essere adottati nei confronti delle compagnie di navigazione che, pur non appartenendo ai predetti Paesi, effettuano tuttavia il trasporto in virtù delle misure da questi adottate; b) limitare la partecipazione al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti italiani alle compagnie di navigazione straniere che pongono in atto misure idonee ad assicurarsi quote di traffico italiano, o di determinati tipi di traffico, da ritenere pregiudizievoli per gli interessi nazionali; c) limitare la partecipazione al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti italiani alle compagnie di navigazione appartenenti ai Paesi con i quali, per qualsiasi ragione, esiste consistente squilibrio tra la partecipazione della Marina mercantile italiana al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti di quel Paese e la partecipazione di quella marina al traffico italiano. Le misure di cui al precedente prime comma, agli stessi effetti e con la medesima procedura ivi indicata, possono inoltre essere prese qualora: a) la loro adozione sia prevista da determinazioni di organismi internazionali di cui l'Italia sia parte; b) le stesse siano contemplate da accordi internazionali di cui l'Italia sia parte.
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