Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (20G00022)
Quali sono le modifiche urgenti introdotte dalla Legge 7/2020 alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 7/2020 del 28 febbraio 2020 rappresenta la conversione in legge del decreto-legge 161/2019, emanato il 30 dicembre 2019, che ha introdotto modifiche urgenti e significative alla normativa sulle intercettazioni. Questo provvedimento riguarda principalmente le autorità giudiziarie, le forze di polizia e gli organi investigativi che operano nel sistema penale italiano, disciplinando le modalità attraverso cui possono essere intercettate conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche. La legge interviene su aspetti procedurali e sostanziali della materia, affrontando questioni critiche relative all'utilizzo delle intercettazioni come strumento investigativo. Le modifiche hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, garantendo l'immediata applicazione delle nuove disposizioni. Per i professionisti del diritto penale, gli avvocati difensori e i magistrati, questa normativa rappresenta un riferimento essenziale per comprendere i limiti, le autorizzazioni necessarie e le garanzie procedurali nell'utilizzo delle intercettazioni nelle indagini penali.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7
Testo normativo
LEGGE n. 7/2020
# LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina
delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (20G00022)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 , recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 febbraio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede Avvertenza: Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.
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