Legge
Non_Fiscale
Legge 73/1951
Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.
Riferimento normativo
LEGGE 14 febbraio 1951, n. 73
Testo normativo
LEGGE n. 73/1951
# LEGGE 14 febbraio 1951, n. 73
## Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del
23 agosto 1890, n. 7088, e all'art. 5 del decreto legislativo 2
aprile 1948, n. 796.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'art. 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , già modificato dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463 , è sostituito dal seguente: "È punito: 1° con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione; 2° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000: a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16; b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici; c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo; 3° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale; 4° con l'ammenda di lire 4000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e con l'ammenda di lire 2000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione. "L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile".
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