Legge Agevolazioni

Legge 73/1952

Agevolazioni tributarie a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia".

Pubblicato: 03/03/1952 In vigore dal: 02/02/1952 Documento ufficiale

Quali agevolazioni tributarie riconosce la Legge 73/1952 a favore della Biennale di Venezia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 73/1952 concede all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" un'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni, disciplinata dal Regio Decreto 3281/1923. Questa agevolazione si applica specificamente alle polizze assicurative relative alle opere d'arte figurativa, agli oggetti d'arte decorativa, alle pellicole cinematografiche e a tutto il materiale necessario per allestire le manifestazioni artistiche organizzate dalla Biennale. L'esonero vale sia per le attività svolte in Italia che all'estero, riconoscendo così il carattere internazionale dell'ente. In pratica, la Biennale non deve pagare l'imposta sulle assicurazioni quando copre i rischi legati al trasporto, alla conservazione e all'esposizione delle opere durante le sue manifestazioni. Questa misura rappresenta un sostegno pubblico al settore culturale, riducendo i costi operativi di un'istituzione di rilevanza nazionale e internazionale nel campo delle arti.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 febbraio 1952, n. 73

Testo normativo

LEGGE n. 73/1952 # LEGGE 2 febbraio 1952, n. 73 ## Agevolazioni tributarie a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia". La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" è ammesso a godere dell'esonero dalla imposta sulle assicurazioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 , e successive modifiche, per le assicurazioni delle opere di arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni artistiche organizzate dall'Ente stesso ai sensi di legge, sia in Italia che all'estero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1952 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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La Legge 73/1952 disciplina l'esonero dall'imposta sulle assicurazioni per enti culturali, specificamente per la Biennale di Venezia, con riferimento al Regio Decreto 3281/1923 sulle imposte assicurative. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per comprendere le agevolazioni tributarie riconosciute agli enti autonomi, le esenzioni da imposte indirette e il trattamento fiscale delle spese assicurative per manifestazioni artistiche e culturali.

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