Legge Agevolazioni

Legge 736/1956

Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Pubblicato: 27/07/1956 In vigore dal: 18/07/1956 Documento ufficiale

Quali agevolazioni tributarie e finanziarie sono state prorogate a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi con la Legge 736/1956?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 736/1956 prolunga le agevolazioni fiscali e finanziarie originariamente concesse all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi mediante il regio decreto-legge del 1934. Queste agevolazioni, inizialmente previste per dieci anni, erano già state prorogate due volte (nel 1947 fino al 1949 e nel 1950 fino al 1954). Con questa legge, le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del decreto originario riprendono effetto e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1959. Si tratta di misure di sostegno fiscale e finanziario destinate a facilitare l'operatività dell'ente nel suo lavoro di assistenza e inserimento lavorativo delle persone cieche. La norma rappresenta un intervento di politica sociale attraverso strumenti tributari, tipico dell'epoca post-bellica italiana, volto a garantire continuità operativa a un ente di pubblica utilità.

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Riferimento normativo

LEGGE 18 luglio 1956, n. 736

Testo normativo

LEGGE n. 736/1956 # LEGGE 18 luglio 1956, n. 736 ## Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge Art. 1 Articolo unico. Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456 , e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207 , hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI CASSIANI - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO

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La Legge 736/1956 riguarda agevolazioni tributarie e finanziarie concesse a enti di pubblica utilità, specificamente l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. Commercialisti e consulenti che operano nel settore del no-profit e degli enti assistenziali devono conoscere i meccanismi di proroga delle esenzioni fiscali e il regime di favore applicabile a organizzazioni sociali. La normativa è rilevante per comprendere come lo Stato italiano ha strutturato incentivi fiscali e agevolazioni finanziarie per enti di beneficenza e assistenza sociale nel dopoguerra.

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