Legge
Legge 742/1969
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Riferimento normativo
LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742
Testo normativo
LEGGE n. 742/1969
# LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742
## Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. (6) ((10)) La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall' articolo 201 del codice di procedura penale . (1) (2) (3) (4) (5) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 13 febbraio 1985, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1985, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all' art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359 ". ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-13 luglio 1987, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1987, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ("Sospensione dei termini processuali in periodo feriale") nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all' art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") nel testo sostituito dall' art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilità dei suoli")". ------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-23 luglio 1987, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, in riferimento all' art. 3, primo comma, Cost. , dell' art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace". ------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza del 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 07/02/1990, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all' art. 1137 del codice civile , per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio". ------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 - 29 luglio 1992, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 05/08/1992, n. 33), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale , in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione , dell' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti". ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015. ------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , nel modificare l' art. 16, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che il comma 1 del suddetto articolo si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.
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