Legge 747/1913
Riguardante la reintegrazione dell'assegno ad personam a favore dei vice brigadieri e dei commessi dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiori al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575. (013U0747)
Riferimento normativo
LEGGE 22 giugno 1913, n. 747
Testo normativo
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