Legge Agevolazioni

Legge 754/1964

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.

Pubblicato: 22/09/1964 In vigore dal: 15/09/1964 Documento ufficiale

Quali agevolazioni tributarie prevede la Legge 754/1964 per gli investimenti in attrezzature industriali e come si accede ai benefici?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 754/1964 introduce agevolazioni fiscali per incentivare gli investimenti industriali nel dopoguerra. In particolare, riduce a un quarto l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile categoria 8 sulla plusvalenza derivante dalla vendita di immobili posseduti prima del 1961, ma solo se il ricavato viene reinvestito in nuovi beni strumentali entro il secondo esercizio successivo. La norma si applica ai soggetti tassati su base bilancio e a coloro che optano per questa modalità di tassazione secondo il DPR 645/1958.

Per accedere al beneficio sono richieste condizioni stringenti: il reinvestimento deve riguardare beni strumentali di nuova produzione destinati ad attività industriali (esclusi mobili, macchine d'ufficio e automezzi non direttamente utilizzati); la plusvalenza deve essere contabilizzata in un fondo apposito e portata ad aumento del capitale sociale entro il quinto esercizio. Il soggetto deve inoltre aver presentato la dichiarazione prevista dalla Legge 246/1963 e aver mantenuto la tassazione su base bilancio per i tre anni precedenti il realizzo e successivamente fino al completamento delle condizioni richieste.

La norma esclude esplicitamente le imprese edilizie, limitando così il beneficio alle attività industriali vere e proprie. Questa agevolazione rappresenta uno strumento di politica economica per favorire il rinnovamento tecnologico e il potenziamento delle attrezzature produttive nel periodo di ricostruzione post-bellica.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 settembre 1964, n. 754

Testo normativo

LEGGE n. 754/1964 # LEGGE 15 settembre 1964, n. 754 ## Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria 8, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili di proprietà da epoca anteriore al 1 gennaio 1961, nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio e degli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645 . La riduzione è applicabile a condizione che: a) i realizzi delle plusvalenze siano dallo stesso soggetto reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, in beni strumentali di nuova produzione afferenti all'esercizio di una delle attività considerate nel ramo industriale nella classificazione delle attività economiche di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti direttamente all'esercizio dell'attività industriale; b) le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto esercizio successivo a quello della realizzazione, ad aumento del capitale sociale. Il beneficio della riduzione non si applica se il soggetto non comprovi di aver presentato la dichiarazione contemplata dall' articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246 , qualora ne sussiste l'obbligo. Per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette il beneficio della riduzione è altresì subordinato alla condizione che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non risultano realizzate le precedenti condizioni di cui al comma secondo del presente articolo, lettere a) e b). Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese che esercitano le industrie edilizie di cui al gruppo XVI del citato decreto ministeriale 12 agosto 1950.

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La Legge 754/1964 disciplina le agevolazioni tributarie su plusvalenze immobiliari e reinvestimenti in beni strumentali, operando nel contesto della ricchezza mobile categoria 8 e della tassazione su base bilancio secondo il DPR 645/1958. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni di plusvalenze, reinvestimenti industriali, fondi di bilancio e incrementi di capitale sociale, nonché per verificare l'esclusione delle attività edilizie dalle agevolazioni previste.

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