Legge
Non_Fiscale
Legge 758/1957
Elevazione a lire 50 milioni del contributo ordinario annuo per le spese di funzionamento dell'Istituto per l'Oriente.
Riferimento normativo
LEGGE 12 agosto 1957, n. 758
Testo normativo
LEGGE n. 758/1957
# LEGGE 12 agosto 1957, n. 758
## Elevazione a lire 50 milioni del contributo ordinario annuo per le
spese di funzionamento dell'Istituto per l'Oriente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.O.), fissato in lire 20 milioni con legge 16 aprile 1953, n. 329 , è elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.
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