Legge Contributi

Legge 76/1993

Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

Pubblicato: 24/03/1993 In vigore dal: 23/03/1993 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 76

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 76/1993 # DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 76 ## Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168 , recante provvidenze per la stampa; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di comporre le controversie in atto e di dare sollecita attuazione alla decisione della Commissione CEE in data 24 aprile 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 , all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al più tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all' articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , nonchè le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente. 2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di versamento dei contributi e può esserne variata la misura, purchè entro il limite massimo dell'uno per cento. 3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui al primo e terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 , non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità.

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