Legge
Contributi
Legge 76/1993
Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 76
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 76/1993
# DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 76
## Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per
la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n.
168.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168 , recante provvidenze per la stampa; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di comporre le controversie in atto e di dare sollecita attuazione alla decisione della Commissione CEE in data 24 aprile 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 , all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al più tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all' articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , nonchè le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente. 2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di versamento dei contributi e può esserne variata la misura, purchè entro il limite massimo dell'uno per cento. 3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui al primo e terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 , non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 76/1993 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Legge 62/2026
Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione…
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Legge 19/2026
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa …
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Legge 118/2025
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. …
Altre normative del 1993
Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante…
Decreto Ministeriale 605
Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985,…
Decreto Ministeriale 604
Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto…
Decreto Ministeriale 603
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante…
Decreto Ministeriale 602
Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 del…
Decreto Ministeriale 601