Legge

Legge 775/1922

Che proroga al 31 agosto 1922, il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, per la denunzia dei danni subiti per fatto di guerra dagli Enti locali nelle nuove Provincie del Regno. (022U0775)

Pubblicato: 27/06/1922 In vigore dal: 01/06/1922 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 1 giugno 1922, n. 775

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 775/1922 # REGIO DECRETO 1 giugno 1922, n. 775 ## Che proroga al 31 agosto 1922, il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, per la denunzia dei danni subiti per fatto di guerra dagli Enti locali nelle nuove Provincie del Regno. (022U0775) Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))

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