Legge
Legge 775/1922
Che proroga al 31 agosto 1922, il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, per la denunzia dei danni subiti per fatto di guerra dagli Enti locali nelle nuove Provincie del Regno. (022U0775)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 1 giugno 1922, n. 775
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 775/1922
# REGIO DECRETO 1 giugno 1922, n. 775
## Che proroga al 31 agosto 1922, il termine di cui all'art. 5 del R.
decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, per la denunzia dei danni subiti per
fatto di guerra dagli Enti locali nelle nuove Provincie del Regno.
(022U0775)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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