Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili. (030U0776)
Quali disposizioni introduce la Legge 776/1930 in materia di produzione e commercio degli oli commestibili?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 776/1930 rappresenta la conversione in legge del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1929, n. 2316, un provvedimento normativo che disciplina specificamente il settore della produzione e del commercio degli oli commestibili in Italia. Si tratta di una legge di conversione, ossia di un atto con cui il Parlamento trasforma un decreto-legge (strumento normativo d'urgenza) in legge ordinaria, conferendogli validità permanente. La normativa si applica a tutti gli operatori del settore oleario, inclusi produttori, commercianti e distributori di oli destinati al consumo alimentare. Sebbene il testo normativo riportato contenga solo l'articolo di conversione, il decreto originario del 1929 conteneva disposizioni specifiche volte a regolamentare la qualità, la produzione e la commercializzazione di questi prodotti. Questo tipo di intervento legislativo era tipico del periodo fascista, caratterizzato da una forte regolamentazione dell'economia e dei settori produttivi strategici. Per i commercialisti e gli operatori del settore, la legge rappresentava un quadro normativo vincolante per la conformità alle regole di produzione e commercio degli oli, con implicazioni sia amministrative che commerciali.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 maggio 1930, n. 776
Testo normativo
LEGGE n. 776/1930
# LEGGE 12 maggio 1930, n. 776
## Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316,
portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii
commestibili. (030U0776)
Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316 , portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Acerbo - Rocco - Mosconi - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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La Legge 776/1930 disciplina la produzione e il commercio degli oli commestibili attraverso disposizioni normative che interessano operatori economici, commercianti e produttori del settore alimentare. La normativa si inquadra nel sistema di regolamentazione dell'economia italiana del periodo fascista, affrontando aspetti di conformità produttiva, commercializzazione e controllo di qualità dei prodotti oleari destinati al consumo umano.
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