Legge 780/1922
Che converte in legge il R. decreto 4 marzo 1920, n. 466, che da' facolta' al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato, a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie. (022U0780)
Riferimento normativo
LEGGE 19 maggio 1922, n. 780
Testo normativo
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