Legge
Non_Fiscale
Legge 784/1980
Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
Riferimento normativo
LEGGE 28 novembre 1980, n. 784
Testo normativo
LEGGE n. 784/1980
# LEGGE 28 novembre 1980, n. 784
## Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione
e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia
dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della
gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la
realizzazione del progetto di metanizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 . A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti. La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli. Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , nonchè in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette. La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l'assunzione. Ove se ne ravvisi la necessità, si applica ai lavoratori predetti l' articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI. La limitazione alle sole attività industriali private di cui all' articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442 , non si applica agli interventi previsti dall' articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
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