Legge Non_Fiscale

Legge 79/1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.

Pubblicato: 29/03/1986 In vigore dal: 24/03/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 24 marzo 1986, n. 79

Testo normativo

LEGGE n. 79/1986 # LEGGE 24 marzo 1986, n. 79 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18 , concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, il capoverso è sostituito dal seguente: "Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non e ammessa dopo la chiusura del dibattimento". AVVERTENZA: Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 9 aprile 1986.

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