Legge Agevolazioni

Legge 790/1981

Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Pubblicato: 31/12/1981 In vigore dal: 22/12/1981 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto-Legge 790/1981 per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e per le zone depresse del centro-nord?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 790/1981 proroga e amplia le agevolazioni fiscali per i territori colpiti dal terremoto del Friuli-Venezia Giulia del 1976, i territori della provincia di Trieste e le zone depresse del centro-nord. La norma estende al 31 dicembre 1985 le esenzioni e riduzioni fiscali precedentemente previste, incluse l'esenzione dall'ILOR e l'esclusione dai redditi imponibili IRPEF e IRPEG per i fabbricati danneggiati dal sisma, a condizione che il comune attesti il danno. Per le imprese artigiane e industriali ricostruite, rimane sospesa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi dal momento del danno fino alla ripresa dell'attività produttiva. La norma riguarda proprietari di immobili, imprese artigiane e industriali che operano in queste aree geografiche specifiche. Inoltre, il decreto eleva significativamente i limiti degli investimenti in impianti fissi: a partire dal 1° gennaio 1982, il limite sale a 6 miliardi di lire per le piccole e medie imprese artigiane e industriali nelle zone depresse, e a 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi nei territori montani, incentivando così la ricostruzione e lo sviluppo economico.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 790

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 790/1981 # DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 790 ## Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare ulteriormente le agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord, nonchè ad elevare gli attuali limiti relativi agli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il termine previsto dall' art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1981 dal decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376 , è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985, con le limitazioni di cui all'art. 1 del preindicato decreto n. 207. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Le disposizioni agevolative di cui all' art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163 , sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985. Il secondo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , è così modificato: "L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi". Le disposizioni di Cui al comma precedente si applicano anche agli atti di acquisto perfezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purchè le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate. L'esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi, di cui all' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , relativa ai fabbricati distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici, rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di inutilizzo e riprende a decorrere dalla data di concessione dell'abitabilità. I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1 gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilità, purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività produttiva. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )) . Con effetto dal 1 gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, è elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani.

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