Legge

Legge 798/1965

Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.

Pubblicato: 17/07/1965 In vigore dal: 05/07/1965 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 5 luglio 1965, n. 798

Testo normativo

LEGGE n. 798/1965 # LEGGE 5 luglio 1965, n. 798 ## Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti: 1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa; 2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge; 3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge; 4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge. 5) la percentuale prevista dall' articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , che sostituisce l' articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ; 6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l' articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ; 7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65 ; 8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell' articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , che sostituisce l' articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ; 9) i redditi del patrimonio; 10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge; 11) ogni altra eventuale entrata.

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