Legge Agevolazioni

Legge 798/1977

Distillazione agevolata di patate.

Pubblicato: 05/11/1977 In vigore dal: 29/10/1977 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto-Legge 798/1977 per le distillerie che acquistano patate da cooperative agricole?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 798/1977 introduce agevolazioni fiscali per incentivare la distillazione di patate nella campagna 1977-78, al fine di regolare l'offerta di mercato e evitare il sovraccarico delle giacenze. Le agevolazioni si applicano alle distillerie che acquistano patate da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti, al prezzo minimo di L. 8.500 al quintale, entro il 30 aprile 1978, fino a un massimo complessivo di 2 milioni di quintali.

Le agevolazioni consistono nella riduzione dell'imposta di fabbricazione (L. 55.550 per ettanidro, con incrementi per ritiri a distanze superiori ai 200 e 400 chilometri) e nell'esenzione totale dei diritti erariali sull'alcool ottenuto dalla distillazione. Questa misura riguarda direttamente le distillerie e indirettamente i produttori agricoli associati, creando un meccanismo di sostegno ai prezzi agricoli attraverso incentivi fiscali sulla trasformazione.

L'attuazione della norma è demandata alle regioni tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, che devono verificare l'effettivo acquisto dalle cooperative al prezzo minimo senza intermediazioni non autorizzate. Il controllo è essenziale per evitare abusi e garantire che le agevolazioni raggiungano effettivamente i produttori agricoli organizzati.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1977, n. 798

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 798/1977 # DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1977, n. 798 ## Distillazione agevolata di patate. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione, nella campagna di commercializzazione 1977-78 delle patate, un determinato quantitativo di prodotto al fine di non appesantire il mercato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato ((da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge)) entro il ((30 aprile 1978)) , patate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500 al quintale, Franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di L. ((55.550)) per ettanidro e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto. ((La riduzione di cui al precedente comma è fissata in L. 57.650 qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai duecento chilometri dagli impianti di distillazione e in L. 61.850 nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai quattrocento chilometri. Sull'alcool ottenuto dalle distillazioni successive di patate, limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al primo comma del presente articolo, qualunque sia la data della loro legale costituzione o del loro riconoscimento, è applicata l'esenzione dei diritti erariali)) Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, ((sentite le regioni)) saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione. ((Il controllo in ordine all'effettivo acquisto dai produttori agricoli delle patate destinate alla distillazione, al prezzo minimo previsto dal primo comma, senza alcun onere di intermediazione, viene demandato alle regioni che lo eseguiranno tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o tramite altri organismi tecnici da esse designati.))

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Il Decreto-Legge 798/1977 disciplina le agevolazioni fiscali su imposta di fabbricazione, diritti enariali e accise sull'alcool denaturato, rappresentando un intervento straordinario di politica agricola attraverso strumenti tributari. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questa normativa nel contesto delle deducibilità dei costi di approvvigionamento e della documentazione fiscale relativa agli acquisti da cooperative agricole riconosciute.

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