Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attivita' industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.
Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 8/1970 al credito a medio termine per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 8/1970 modifica la precedente normativa sul credito a medio termine, trasformando l'Istituto di credito originariamente istituito per la sola provincia di Udine in un organismo con competenza su tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. L'ente cambia denominazione in "Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia" e amplia significativamente il suo ambito di intervento. La nuova legge autorizza l'istituto a fornire finanziamenti a medio termine non solo alle imprese industriali, ma anche a quelle commerciali e turistico-alberghiere, mantenendo le agevolazioni previste dalla legge istitutiva originaria del 1957. Questo ampliamento rappresenta un intervento di politica creditizia regionale volto a sostenere lo sviluppo economico di un'area geografica più ampia, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto produttivo della regione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 23 gennaio 1970, n. 8
Testo normativo
LEGGE n. 8/1970
# LEGGE 23 gennaio 1970, n. 8
## Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre
1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attivita'
industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della
regione Friuli-Venezia Giulia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742 , assume la denominazione di "Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia" ed è autorizzato ad esercitare, su tutto il territorio della Regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonchè ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali.
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La Legge 8/1970 riguarda il credito a medio termine, le piccole e medie imprese (PMI), le agevolazioni fiscali e creditizie, e l'intervento pubblico nel finanziamento alle attività industriali, commerciali e turistiche. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere le modalità di accesso al finanziamento agevolato, le forme di sostegno creditizio e le disposizioni relative al Mediocredito regionale. È rilevante per chi opera nel settore dell'artigianato e delle PMI della Regione Friuli-Venezia Giulia.
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