Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali, accordate con R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno; estensione, fino alla data suddetta, del rimborso del sesto della sopratassa di confine a 3000 ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante. (030U0801
Quali agevolazioni fiscali prevedeva la Legge 801/1930 per lo zucchero e lo spirito provenienti dalle Colonie italiane?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 801/1930 prorogava fino al 31 dicembre 1933 le facilitazioni fiscali precedentemente concesse con il Regio decreto-legge del 4 ottobre 1928 n. 2382 per i prodotti coloniali importati nel Regno italiano. In particolare, riguardava lo zucchero e lo spirito prodotti nelle Colonie italiane e destinati al mercato interno, applicandosi alle importazioni nel territorio nazionale. La norma prevedeva in pratica tre misure concrete: il mantenimento delle agevolazioni fiscali già vigenti per questi prodotti, l'estensione del rimborso del sesto della sopratassa di confine fino a 3000 ettolitri annui di spirito, e l'esenzione dello spirito coloniale dall'obbligo di essere utilizzato parzialmente come carburante. Queste disposizioni rappresentavano un sostegno economico alle produzioni coloniali italiane in un periodo di difficoltà commerciale, riducendo la pressione fiscale e i vincoli normativi su importazioni strategiche per l'economia nazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 maggio 1930, n. 801
Testo normativo
LEGGE n. 801/1930
# LEGGE 26 maggio 1930, n. 801
## Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali,
accordate con R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo
zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati
nel Regno; estensione, fino alla data suddetta, del rimborso del
sesto della sopratassa di confine a 3000 ettolitri di spirito annui;
esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane
dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante.
(030U0801)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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La Legge 801/1930 disciplina le agevolazioni fiscali per le importazioni da Colonie italiane, interessando principalmente le sopratasse di confine, i rimborsi doganali e le esenzioni da obblighi di destinazione d'uso. Commercialisti e consulenti che operano in materia di diritto tributario storico o commercio coloniale consultano questa norma per comprendere il regime fiscale preferenziale e le facilitazioni doganali applicate ai prodotti coloniali nel periodo fascista.
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