Legge 801/1930
Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali, accordate con R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno; estensione, fino alla data suddetta, del rimborso del sesto della sopratassa di confine a 3000 ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante. (030U0801
Riferimento normativo
LEGGE 26 maggio 1930, n. 801
Testo normativo
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