Legge 812/1957
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sulla entrata per le vendite di vino al pubblico da parte dei produttori e nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 14 settembre 1957, n. 812
Testo normativo
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