Quali sono gli stanziamenti previsti dalla Legge 817/1971 per il finanziamento delle provvidenze a favore della proprietà coltivatrice?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 817/1971 disciplina il rifinanziamento di tre strumenti finanziari destinati allo sviluppo della proprietà agricola e della piccola proprietà contadina in Italia. Il provvedimento autorizza anticipazioni al "fondo di rotazione" istituito nel 1965, con importi crescenti dal 1971 al 1976, partendo da 16,2 miliardi di lire nel 1971 fino a 40,5 miliardi nel 1976. Contemporaneamente, la legge prevede stanziamenti annuali di 8 miliardi di lire per ciascun anno dal 1971 al 1976 destinati alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, un istituto creato nel 1948 per favorire l'accesso alla terra ai coltivatori diretti. Infine, sono previsti ulteriori finanziamenti al "fondo interbancario di garanzia" con importi progressivi, da 50 milioni nel 1971 a 270 milioni annuali dal 1973 al 1976. Questi interventi rappresentano misure di politica agricola volte a consolidare la piccola proprietà rurale e facilitare l'accesso al credito per gli agricoltori attraverso garanzie bancarie.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 agosto 1971, n. 817
Testo normativo
LEGGE n. 817/1971
# LEGGE 14 agosto 1971, n. 817
## Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo
della proprieta' coltivatrice.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A favore del "fondo di rotazione", istituito con l' articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976. È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 . È altresì autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al "fondo interbancario di garanzia" istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454 .
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La Legge 817/1971 è il riferimento normativo per gli stanziamenti destinati al fondo di rotazione, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina e al fondo interbancario di garanzia. Consulenti agricoli e professionisti del settore la consultano per comprendere i finanziamenti pubblici rivolti alla proprietà coltivatrice, alle anticipazioni di bilancio e alle misure di sostegno al credito agrario nel periodo 1971-1976.
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