Legge Agevolazioni

Legge 823/1953

Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.

Pubblicato: 05/11/1953 In vigore dal: 06/10/1953 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 823/1953 riguardo alle agevolazioni tributarie e quali sono i termini di applicazione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 823/1953 è una norma di proroga che estende i termini per usufruire di agevolazioni fiscali precedentemente stabilite. In particolare, prolunga al 30 giugno 1955 il termine originariamente fissato dalla Legge 665/1950 per beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 322/1945 e successive modifiche. La norma si applica a soggetti che avevano diritto a riduzioni o esenzioni fiscali nel periodo post-bellico, rappresentando un intervento legislativo tipico del dopoguerra italiano per favorire la ricostruzione economica. L'effetto della legge decorre dal 10 luglio 1953, consentendo ai beneficiari di continuare a godere delle agevolazioni per un ulteriore periodo. Questo tipo di proroga era frequente negli anni Cinquanta per garantire continuità alle politiche di incentivazione fiscale rivolte a specifiche categorie di contribuenti o attività economiche.

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Riferimento normativo

LEGGE 6 ottobre 1953, n. 823

Testo normativo

LEGGE n. 823/1953 # LEGGE 6 ottobre 1953, n. 823 ## Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665 , per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1955. La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1953. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - MERLIN - GAVA - AZARA - VANONI Visto, il Guardasigilli: AZARA

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La Legge 823/1953 riguarda agevolazioni tributarie, esenzioni fiscali e incentivi fiscali nel periodo post-bellico italiano. Commercialisti e consulenti fiscali consultano questa norma per comprendere i benefici previsti dal Decreto Luogotenenziale 322/1945, le proroghe dei termini di godimento e l'applicazione delle riduzioni d'imposta per soggetti qualificati nel dopoguerra.

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