Legge

Legge 861/1930

Riconoscimento della qualifica di specialista nei vari rami dell'esercizio professionale. (030U0861)

Pubblicato: 03/07/1930 In vigore dal: 15/05/1930 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 861

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 861/1930 # REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 861 ## Riconoscimento della qualifica di specialista nei vari rami dell'esercizio professionale. (030U0861) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l' art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ; Veduto l' art. 60 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 ; Veduto il R. decreto 25 agosto 1929, n. 1823 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Agli articoli 1 , 2 , 3 del R. decreto 29 agosto 1929, n. 1823 , sono sostituiti gli articoli che seguono. Restano ferme le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 dello stesso decreto. Art. 1 Coloro i quali dimostrino con titoli e documenti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni, computati anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 , e cioè al 18 gennaio 1924, la specialità in un ramo professionale, possono assumere la qualifica di specialista. Per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante il quinquennio anteriore al 18 gennaio 1924, il periodo di lodevole servizio anteriore a tale data è ridotto a tre anni. Lo stesso beneficio è concesso a coloro i quali dimostrino di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. Sui titoli e documenti presentati dagli aspiranti al riconoscimento giudicano Commissioni appositamente istituite ai sensi dell'art. 2 del presente decreto per ciascuna delle professioni per le quali sia possibile di ammettere l'esistenza di specialità. Ciascuna Commissione, prima di giudicare in merito alle singole domande, delibera, caso per caso, se per l'importanza e la serietà della specialità per la quale si è richiesto il riconoscimento della qualifica, si possa dar corso all'esame della domanda presentata, e determina la denominazione della specialità stessa. Per coloro i quali avessero conseguito anteriormente al 18 gennaio 1924 diplomi o titoli di specialità presso Istituti superiori di perfezionamento legalmente autorizzati a rilasciarli, le Commissioni competenti giudicheranno se i diplomi o i titoli stessi possano ritenersi sufficienti per la concessione del riconoscimento della qualifica o se gl'interessati debbano essere invitati a dimostrare il lodevole esercizio quinquennale o triennale di cui ai commi precedenti. Art. 2. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con gli altri Ministri interessati, e sono composte di cinque membri; due scelti fra i professori ufficiali delle Università e degli Istituti superiori, due fra i liberi professionisti delle rispettive professioni su terne designate dalla Confederazione nazionale Sindacati fascisti professionisti ed artisti per il tramite del Ministero delle corporazioni, ed uno tra i funzionari del ruolo amministrativo del Ministero dell'educazione nazionale, di grado non inferiore al sesto. Per ciascuna delle categorie indicate nel comma precedente sono nominati altrettanti supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari nel caso di assenza. Col decreto di costituzione della Commissione il Ministro per l'educazione nazionale nomina il presidente. È in facoltà del presidente stesso di proporre al Ministro, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la nomina quale membro aggregato con voto consultivo di un professore universitario o di un cultore di una particolare specialità. A richiesta del presidente potranno anche essere aggregati, con voto consultivo, altri due liberi professionisti della regione cui appartengono i singoli aspiranti, su designazione della Confederazione nazionale Sindacati fascisti professionisti ed artisti fatta per il tramite del Ministero delle corporazioni. Il Ministro per l'educazione nazionale in relazione al numero degli aspiranti ha la facoltà di nominare un'unica Commissione per più professioni affini tra loro. Adempiono alle funzioni di segreteria delle Commissioni funzionari della carriera amministrativa del Ministero dell'educazione nazionale. Art. 3. Entro il 31 dicembre 1930 coloro che aspirano al riconoscimento di cui all'art. 1 debbono presentarne domanda al presidente dell'Ordine o Collegio competente della circoscrizione ove l'aspirante ha la residenza, se la formazione e la tenuta dell'albo professionale sia dalle leggi vigenti affidata ad un Ordine o Collegio, o, se si tratti di professione per la quale non sia costituito legalmente un Ordine o Collegio, all'organo competente delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, al quale, giusta la legge 3 aprile 1926, n. 563 , ed il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 , sia affidata la tenuta dell'albo. Ove manchi anche l'associazione sindacale legalmente riconosciuta, la domanda deve essere inviata direttamente al Ministero dell'educazione nazionale. La domanda, redatta in carta legale da L. 5 e diretta al Ministero dell'educazione nazionale, deve essere corredata dei seguenti documenti: 1° certificato di nascita; 2° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza di uno Stato estero avente trattamento di reciprocità con l'Italia; 3° certificato di residenza; 4° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda; 5° certificato di moralità rilasciato dal podestà ove l'istante ha il suo domicilio o la residenza abituale, di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda; 6° titolo di laurea o diploma o titolo in base al quale il richiedente abbia ottenuto l'abilitazione, in originale od in copia autentica; 7° certificato rilasciato dall'Ordine o Collegio competente, o, se l'Ordine o Collegio non sia legalmente costituito, dall'organo incaricato della tenuta dell'albo, dal quale risulti che l'aspirante è abilitato all'esercizio della professione, della quale fa parte la specialità. Se manchi l'associazione legalmente riconosciuta cui sia affidata la tenuta dell'albo, ovvero se l'esercizio professionale non sia subordinato all'iscrizione in un albo, l'aspirante si limiterà a presentare il documento di cui al n. 6; 8° certificato comprovante il servizio militare; 9° titoli e documenti comprovanti l'esercizio quinquennale o triennale della specialità; 10° relazione dettagliata dell'attività professionale dell'aspirante con l'indicazione degli studi compiuti, degli esperimenti fatti e la specificazione di date e località precise che possano agevolarne l'eventuale controllo; 11° elenco in triplice esemplare dei documenti e titoli presentati. Tutti i documenti specificati coi numeri da 1 a 7 debbono essere, in ogni caso, legalizzati: i documenti specificati nei numeri 8 e 9 saranno legalizzati, ove la legalizzazione sia necessaria. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Giuliano - Rocco - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 298, foglio 1. - Mancini.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 861/1930 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 1930

Modifiche alla composizione della Commissione consultiva della pesca. (030U1989) Legge 1989 Approvazione del nuovo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino. (030U1988) Legge 1988 Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carita' di Gracova Serravalle.… Legge 1987 Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commercia… Legge 1986 Approvazione dello statuto del Reggo istituto superiore di scienze economiche e commercia… Legge 1985