Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.
Quali agevolazioni introduce la Legge 861/1952 per il finanziamento degli impianti elettrici municipalizzati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 861/1952 integra la precedente normativa del 1950 introducendo agevolazioni finanziarie specifiche per i Comuni che gestiscono aziende elettriche municipalizzate. La norma autorizza i Comuni a contrarre mutui con istituti di credito a medio e lungo termine, nonché con enti pubblici e parastatali, per finanziare la costruzione di nuovi impianti elettrici e l'ampliamento di quelli esistenti. Questa facoltà viene concessa in deroga alle limitazioni previste dalla legge comunale e provinciale del 1934, che normalmente vincolavano l'indebitamento dei Comuni. In pratica, i Comuni ottengono una maggiore flessibilità nell'accesso al credito per investimenti infrastrutturali nel settore energetico, potendo rivolgersi a una platea più ampia di finanziatori pubblici e privati autorizzati. L'aspetto rilevante è che la deroga alle limitazioni ordinarie rappresenta un'eccezione al principio generale di contenimento dell'indebitamento comunale, giustificata dall'importanza strategica degli investimenti in energia elettrica per lo sviluppo economico del dopoguerra.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 giugno 1952, n. 861
Testo normativo
LEGGE n. 861/1952
# LEGGE 27 giugno 1952, n. 861
## Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030,
recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per
l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di
energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030 , è così integrato: "Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il riammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, e con enti ed istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO PELLA - SCELBA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La Legge 861/1952 riguarda le agevolazioni creditizie per enti pubblici locali, in particolare i mutui a medio e lungo termine per investimenti in infrastrutture energetiche. Commercialisti e consulenti che operano con amministrazioni comunali devono conoscere le deroghe alle limitazioni di indebitamento previste dal Regio Decreto 383/1934, nonché le modalità di finanziamento attraverso istituti di credito ordinario e organismi parastatali per opere di ampliamento e riammodernamento di impianti.
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