Legge

Legge 867/1986

Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

Pubblicato: 16/12/1986 In vigore dal: 15/12/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1986, n. 867

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 867/1986 # DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1986, n. 867 ## Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di approntare strumenti di incentivazione per la ricerca industriale nel campo della cooperazione tecnologica internazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 ((1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , nonchè di quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all' articolo 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 )) 2. Per le finalità del comma 1, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, riserva annualmente una quota, non superiore al 10 per cento, delle disponibilità complessive del "Fondo speciale per la ricerca applicata". 3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 FEBBRAIO 1987, N.22 ))

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