Legge Agevolazioni

Legge 868/1970

Agevolazioni tributarie a favore delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.

Pubblicato: 30/11/1970 In vigore dal: 10/11/1970 Documento ufficiale

Quali entrate delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono esenti da imposte secondo la Legge 868/1970?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 868/1970 stabilisce un regime di esenzione tributaria per le entrate delle università e degli istituti di istruzione universitaria. La norma si applica a tutte le entrate derivanti da tasse universitarie, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni, frequenza in laboratori e biblioteche, nonché contributi e diritti scolastici di qualunque natura pagati dagli studenti. Riguarda inoltre le sovvenzioni, i contributi e gli assegni erogati da enti pubblici o privati a qualsiasi titolo.

In pratica, queste entrate sono completamente esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo. Ciò significa che gli atenei non devono versare tali imposte sulle rette universitarie, sui contributi studenteschi e sui finanziamenti ricevuti da soggetti terzi. Per i commercialisti e i responsabili amministrativi delle università, questa disposizione è rilevante nella redazione dei bilanci e nella gestione fiscale dell'ente, poiché consente di escludere queste categorie di entrata dalla base imponibile.

La norma rappresenta un incentivo fiscale volto a favorire l'accesso all'istruzione universitaria e il finanziamento delle istituzioni accademiche, riconoscendo il ruolo pubblico e sociale delle università nel sistema educativo nazionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 novembre 1970, n. 868

Testo normativo

LEGGE n. 868/1970 # LEGGE 10 novembre 1970, n. 868 ## Agevolazioni tributarie a favore delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le entrate delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonchè da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.

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La Legge 868/1970 è il riferimento normativo per l'esenzione tributaria delle università, disciplinando l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di bollo sulle entrate accademiche. Commercialisti e amministratori di atenei la consultano per la corretta qualificazione fiscale di tasse universitarie, contributi studenteschi, sovvenzioni e finanziamenti, nonché per la redazione del bilancio d'esercizio degli enti di istruzione universitaria.

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