Legge

Legge 870/1984

Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico.

Pubblicato: 28/12/1984 In vigore dal: 22/12/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 22 dicembre 1984, n. 870

Testo normativo

LEGGE n. 870/1984 # LEGGE 22 dicembre 1984, n. 870 ## Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico L'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , è sostituito dal seguente: "Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici a norma dell'articolo 188 non potrà essere stabilito in misura inferiore al 3 per cento degli introiti lordi delle rispettive società concessionarie, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione". In deroga a quanto disposto dal citato articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , il canone di concessione nei confronti della società concessionaria del servizio telefonico nazionale per l'anno 1983 è fissato nella misura dell'1,50 per cento. Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per l'anno 1984, valutato in lire 180 miliardi, nonchè a decorrere dall'anno 1985, nella misura di lire 73 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici rispettivamente per l'anno 1984, per l'anno 1985 nonchè per i corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - GAVA - ROMITA - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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