Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti fra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso del pubblico alla Rocca stessa.
LEGGE n. 872/1965
# LEGGE 13 luglio 1965, n. 872
## Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla
Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il
Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i
rapporti fra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara,
signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e
l'accesso del pubblico alla Rocca stessa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È istituita una tassa d'ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara in provincia di Pesaro, a decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
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